Legge Regionale 6/2006 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Articolo 4, comma 1: Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in regione.
Legge Regionale 24/2009 Finanziaria 2010: Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006 è sostituito dal seguente:
Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrati tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi.
Ciò significa in pratica che i cittadini extracomunitari e gli italiani o europei con residenza inferiore ai tre anni non potranno ricevere assistenza dai servizi sociali, non avranno alcun diritto di cittadinanza sociale. Oltre all’indignazione per una simile forma di discriminazione resta la preoccupazione per la “tenuta” delle realtà del cosiddetto “privato sociale” che si troveranno a dover fronteggiare un aumento esponenziale di persone in stato di necessità che non potranno più aver accesso ai pubblici servizi.
A conferma di ciò l’abrogazione del Comma 2 dello stesso articolo 4 della Legge 6/2006 che così recitava: Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti sul territorio della regione di seguito indicate: a) cittadini italiani temporaneamente presenti b) stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del D.lgs. 286/98 c) richiedenti asilo, rifugiati e apolidi d) minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Tutto ciò: ABROGATO! Si può ancora tacere?
Rispondi