Con riferimento all’Ordinanza contingibile ed urgente n. 162/17 dd. 23.11.2017 emessa dal Sindaco di Gorizia, ci si chiede se la situazione che si protrae da mesi a Gorizia, ovvero la presenza di richiedenti asilo politico che vivono all’aperto sia lungo le sponde dell’Isonzo (“parco fluviale”), sia nel parco della Valletta del Corno in via I. Brass, sia nella Galleria Bombi, strada pubblica destinata alla circolazione di pedoni e velocipedi e in altre parti della città, integri i presupposti di urgenza (indefferibilità dell’atto), contingibilità (straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento) e necessità (di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari), richiesta dalla normativa vigente per giustificare tali tipi di ordinanze, previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) che riconosce, appunto, al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili.
Urgenza. Se pensiamo all’urgenza questa c’è tutta, non certo da giovedì 23 novembre da 2017, ma da molto tempo, senza andare alla precedente amministrazione, sicuramente dal mese di giugno 2017 quando si è insediato l’attuale Sindaco Ziberna e quando, già da allora, a Gorizia centinaia di persone vagano e dormono all’aperto, senza acqua e servizi igienici, in balia di nubifragi, caldo, freddo, vento e aiutati solo da alcuni cittadini volontari, grazie ai quali sono sopravvissuti. E allora dopo 4 mesi è lecito invocare l’urgenza? Certo che no, qui casomai si dovrebbe invocare l’inadempienza e verificare l’applicabilità di ben altre disposizioni di legge .
Contingibilità. Che ci sia in atto un fenomeno migratorio strutturale in tutto il mondo compresa l’Europa e l’Italia è fatto noto e risaputo anche in questo caso da molto tempo, sicuramente da quando si è insediato l’attuale Sindaco di Gorizia. Straordinarietà ed imprevedibilità allora sono due presupposti sostenibili come motivazione per un’ordinanza contingibile ed urgente? Anche in questo caso pare proprio di no.
Necessità. Questo è forse il punto più importante o quantomeno quello che contiene e riassume gli altri. La disposizione del Testo unico richiede, al fine di esercitare legittimamente il potere di ordinanza contingibile ed urgente, che gli interessi pubblici minacciati, non siano tutelabili diversamente, con il ricorso agli strumenti ordinari? Ora sorge spontanea la domanda ma se il Sindaco avesse semplicemente aderito allo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), avesse messo a disposizione delle strutture per un’accoglienza diffusa e dignitosa di un numero di profughi come previsto dagli accordi ANCI/Ministero quindi fosse ricorso “agli strumenti ordinari”, ci sarebbe stato bisogno di emettere questa ordinanza e in particolare di chiudere la galleria Bombi? La risposta è no ovvero il Sindaco doveva almeno prima provare a ricorrere “agli strumenti ordinari”. Cosa che non ha fatto.
Il Sindaco, infatti, ha preferito ricorrere allo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente. Come per ogni provvedimento di questo tipo è di fondamentale importanza la motivazione ovvero la verifica se vi siano, o meno, i presupposti previsti dalla legge per l’emanazione di tale atto.
Molto semplicemente la legge ha richiesto l’esistenza dei presupposti ricordati per evitare che ci fosse un abuso, da parte di qualche Sindaco, di questo strumento eccezionale. Potrebbe accadere, infatti, che un Sindaco invece di amministrare, di fronte ad un problema, preferisse stare senza fare nulla, magari reagendo protestando contro tutto e tutti, scrivendo lettere alla stampa e alle altre istituzioni, finché, a causa di questa sua inazione colpevole, una volta degenerata la situazione, non decide di intervenire emettendo un’ordinanza contingibile ed urgente per risolvere, a suo modo, la situazione o quantomeno porvi un rimedio temporaneo. Facile no? Facile si, ma non è questa certo la ratio della previsione della norma di cui all’art. 50 del d. lgs. 267/2000!
Allora l’Ordinanza del Sindaco di Gorizia è legittima o illegittima? Al giudice la decisione, se qualcuno lo adirà.
Fin qui la questione giuridica di “legittimità”, dove sta la vergogna?
Ma la cosa ancora più incredibile e qui sta la “vergogna” è che questa ordinanza contingibile ed urgente non contiene una parola, una prescrizione, un provvedimento, per esempio reperire un’idonea struttura, per aiutare chi veramente versava e versa e verserà nei prossimi giorni/mesi, in condizioni disumane e in potenziale pericolo per la propria incolumità fisica e psichica: le persone richiedenti asilo che si trovano nel territorio del Comune di Gorizia.
L’attenzione del Sindaco di Gorizia, invece, richiamando parzialmente e artificiosamente la normativa vigente, si concentra sugli aspetti che a lui interessano e ai quali ritiene di dover prioritariamente ed esclusivamente dare una risposta, ovvero il decoro e la vivibilità della città. Interessi che per il Sindaco che l’ha firmata evidentemente sono prioritari rispetto alla vita delle persone!
E a conferma di ciò si ricorda proprio il d. legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 che ha, tra l’altro, modificato proprio l’art. 50 del T.U.E.L. che disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti. L’art. 8 infatti prevede che “le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti” ma è anche vero, che la stessa legge all’art. 4 dice che per sicurezza urbana, cui afferiscono anche la vivibilità e il decoro della città, si deve intendere un bene pubblico da perseguire e tutelare attraverso l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile attraverso interventi integrati a cui concorrono Stato ed enti locali.
Quali siano questi “interventi integrati” messi in campo a Gorizia, ad oggi, non è ben chiaro e visibile, oltre, appunto all’Ordinanza contingibile ed urgente e alla rete che chiude l’accesso alla Galleria Bombi.
Sindaco, ma anche Prefetto, qui a Gorizia la sicurezza urbana quale bene pubblico da preservare a cui afferiscono anche la vivibilità e il decoro della città, non è stata messa a repentaglio da persone che necessitavano di un posto dove dormire, mangiare e adempiere ai propri bisogni fisiologici umani, ma da chi non ha provveduto a reperire idonei luoghi per queste necessità. Ne tantomeno si possono incolpare di qualcosa o pensare di emanare provvedimenti come questa Ordinanza per sanzionarli, coloro che a persone in stato di necessità hanno dato un aiuto, un bicchiere d’acqua o una coperta per scaldarsi.
Ordinanza illegittima, ma… intanto sicuramente vergognosa! FG
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